Il decreto interministeriale del 31 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025, segna un passaggio decisivo nel percorso di riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l’attività di volontariato.
Firmato dai Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca e per la Pubblica Amministrazione, il provvedimento dà attuazione all’art. 19 del codice del Terzo settore (dlgs 117/2017) e definisce i criteri per il riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo, delle competenze maturate nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
Il decreto si inserisce in un quadro più ampio di politiche nazionali per l’apprendimento permanente, avviato con la legge n. 92/2012 e consolidato con il dlgs 13/2013 sul sistema nazionale di certificazione delle competenze.
In questo quadro, il volontariato è riconosciuto formalmente come contesto di apprendimento non formale e civico, in grado di generare valore personale, sociale e professionale.
L’articolo 1 del decreto chiarisce l’obiettivo generale: promuovere il volontariato, in particolare tra i giovani, come esperienza formativa che contribuisce alla crescita umana, civile e culturale della persona. Si punta così a rendere visibili e spendibili in ambito educativo e lavorativo le competenze maturate “sul campo”: capacità di collaborazione, gestione del tempo, problem solving, comunicazione, leadership e responsabilità.
L’articolo 3 definisce i criteri operativi per l’individuazione delle competenze esercitate nel volontariato: durata minima di 60 ore in dodici mesi, processi strutturati di documentazione e verifica, possibilità di avvio sia su richiesta della persona sia su iniziativa degli enti titolati.
Elemento centrale del provvedimento è l’attribuzione agli enti del Terzo settore (Ets) del ruolo di soggetti titolati a erogare il servizio di individuazione e messa in trasparenza delle competenze, secondo gli standard previsti dal DM 9 luglio 2024.
Gli Ets potranno operare anche in collaborazione con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali (cioè luoghi di formazione alternanza scuola-lavoro implementato a livello regionale attraverso una rete di istituzioni formative e imprese), rafforzando la rete territoriale e il supporto operativo
L’art. 6 del DM prevede che ai fini della portabilità delle competenze nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le stesse sono valutate su richiesta della persona e riconosciute secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti (D.lgs n. 13/2013 e Decreto Interministeriale 5/01/2021).
Le competenze acquisite nei percorsi di volontariato possono costituire altresì attestazioni utili nell’ambito dei concorsi pubblici per l’impiego nella PA.


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